Art. 16.
(Contingente speciale del personale).

      1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale del SIS - il contingente speciale del personale addetto agli organismi informativi, determinato con apposito regolamento. Il regolamento contiene altresì l'ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale in conformità ai princìpi posti dalle disposizioni del presente titolo.
      2. Il personale iscritto nel contingente speciale di cui al comma 1 è composto da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono assegnati, con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero presso l'amministrazione di appartenenza secondo le forme previste dai rispettivi ordinamenti, alle dipendenze degli organismi informativi per il periodo stabilito a norma dell'articolo 17, comma 6, nonché da personale assunto direttamente con contratto a tempo determinato. I posti del personale collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di appartenenza non sono disponibili ai fini della progressione di carriera del personale in servizio presso le amministrazioni stesse.
      3. Il personale del contingente speciale è destinato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, alle strutture della Direzione generale del SIS, all'AE e all'AI, sulla base delle richieste avanzate dai rispettivi direttori, in relazione alle esigenze e all'organizzazione interna degli organismi stessi.
      4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è comunicato prima della sua adozione al Comitato parlamentare per la sicurezza che può formulare osservazioni

 

Pag. 20

entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il regolamento è emanato. Analoga procedura è seguita per le eventuali successive modificazioni del regolamento.